
Sanzioni Tributarie ridotte - Applicazione del "Favor rei" ( Circolare n. 4/E del 04/03/2016 )
Favor rei sulle sanzioni tributarie da applicare al caso concreto; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della misura della sanzione, dovrà tenere conto delle caratteristiche del caso al fine di applicare le nuove condizioni previste dalla riforma.
In caso di pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, la richiesta di rideterminazione della sanzione viene inoltrata con istanza agli Uffici i quali provvederanno direttamente come nel caso di contenzioso pendente.
La Circolare n. 4/E emanata dalla Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento, in data 04/03/2016, dispone che l’applicazione del favor rei sugli atti emessi antecedentemente all’entrata in vigore del DLgs n. 158/2015, per quanto riguarda la riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate.
Il punto 2 della Circolare sopra citata afferma infatti che anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione delle sanzioni in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, trova applicazione il principio del favor rei.
Su richiesta del contribuente gli Uffici dovranno verificare se il sistema sanzionatorio ora in vigore sia più favorevole rispetto al precedente e nel caso rideterminare le somme dovute.
Con la Circolare sopra menzionata, l’Agenzia ha esortato gli Uffici al rispetto dei principi generali di applicazione del favor rei; viene inoltre ricordato che nell’ipotesi di successione di norme dinanzi alla stessa tipologia di violazione va applicata la legge più favorevole (art. 3 c. 2 e 3 del Dlgs 472/1997).
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