
Società Sportive Dilettantistiche - Deducibilità delle somme erogate
Le somme corrisposte per spese di pubblicità agli Enti Sportivi Dilettantistici sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute, a nulla rilevando l’effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell’impresa erogante, in quanto è la norma a prevedere tale qualificazione.
A fornire questa importante interpretazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5720 depositata il giorno 23 marzo 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con diversi avvisi di accertamento, ha più volte disconosciuto la deduzione dei costi di sponsorizzazione adducendo, di volta in volta, varie ragioni quali l’inerenza dei costi ed il mancato incremento dei ricavi a fronte delle somme erogate.
La Cassazione ha precisato che in base all’art. 90 della Legge n. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità, nel limite annuo di € 200.000,00=.
Gli oneri sostenuti per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo sono spese pubblicitarie, quindi deducibili interamente nell’esercizio, le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione dei prodotti, marchi e servizi o comunque dell’attività svolta.
La Corte rileva inoltre che in dottrina è stato chiarito che la previsione contenuta nell’art. 90 della Legge Finanziaria 2013, rappresenta una “esimente” in quanto specifica che le somme erogate ad Enti Sportivi Dilettantistici debbano considerarsi spese di pubblicità.
In sintesi, quindi, è la Legge a prevedere l’integrale deducibilità nell’anno e a tal fine è necessario verificare che:
• I corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o del prodotto dell’impresa;
• Il soggetto ricevente sia una compagine sportiva dilettantistica che si impegni a promuovere il marchio o il prodotto;
• Vi sia stata concretamente l’attività promozionale, come ad esempio l’apposizione del marchio sulle divise ecc. ecc.
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